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Comune di Prato

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10/12/2004 13:41
Commercio E' di oggi l'ordinanza emanata dal Comune

Il calendario 2005 di apertura dei negozi nei giorni festivi

Fissati anche gli orari e le chiusure. Il provvedimento dopo consultazione con le organizzazioni di categoria
Fissato anche per il 2005 il calendario di apertura al pubblico dei negozi. E' di oggi l'ordinanza con cui il Comune, dopo la consueta consultazione con le organizzazioni di categoria, ha definito orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nei giorni feriali e in quelli festivi. Sarà ancora, in linea generale la seconda domenica del mese quella fissata per l'apertura dei negozi nei giorni festivi. Questo il calendario preciso delle domeniche di apertura: 9 gennaio; 13 febbraio; 13 e 20 marzo; 10 e 24 aprile; 8 maggio; 12 giugno; 10 luglio; 14 agosto; 11 e 18 settembre; 9 ottobre; 13 e 27 novembre; 4, 8, 11 e 18 dicembre. La chiusura dei negozi è obbligatoria il 1° gennaio, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, il 25 e 26 dicembre. Per il 31 dicembre i negozianti hanno la facoltà di anticipare la chiusura pomeridiana. Inoltre il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è consentita l'apertura solo degli esercizi tradizionalmente specializzati nella vendita di dolciumi e giocattoli. Riconfermati per l'anno prossimo i 'giovedì di luglio': nei giorni 7, 14, 21, 28 luglio 2005 i negozi del centro storico potranno rimanere aperti fino alle 24, garantendo, comunque, il rispetto delle 13 ore giornaliere di apertura. L'ordinanza stabilisce, infatti, anche gli orari di apertura delle attività di vendita al dettaglio: al massimo 13 ore nella fascia oraria compresa fra le 7 e le 22 nei giorni feriali e nei giorni festivi consentiti. Non è più obbligatoria la mezza giornata di chiusura: è solo facoltiva con possibilità di scelta fra il lunedì (ore antimeridiane), il mercoledì e il sabato (ore pomeridiane). I negozi di alimentari, secondo l'ordinanza, dovranno garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno una giornata quando ricorrono tre festività consecutive. I limiti orari stabiliti dall'ordinanza non sono validi per gli esercizi commerciali le cui attività di vendita non vengano svolte in maniera esclusiva o prevalente. Non sono, pertanto, tenuti ad osservarli i seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni a campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali.
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