05/10/2005 12:31
Opere pubbliche
Approvato martedì dalla Giunta
Un codice etico per gli appalti
Riguarda le imprese che partecipano alle gare e i dipendenti che istruiscono i procedimenti
In tutto sono 19 articoli, otto riguardano le imprese undici i dipendenti comunali: è il nuovo codice 'etico' o 'deontologico' per gli appalti pubblici, presentato dall'assessore alle Opere pubbliche Enrico Giardi e approvato nel pomeriggio di ieri (martedì 4 ottobre) dalla Giunta, cui devono attenersi le aziende che partecipano a gare o stipulano contratti e convenzioni col Comune, e i dipendenti pubblici che sono coinvolti nei procedimenti di appalto, pena l'esclusione dalla gara per le prime e sanzioni disciplinari per i secondi.
Più che gli aspetti «giuridico-formali, già esistenti, e che regolano le gare d'appalto, il codice etico - spiega l'assessore Giardi - tende a impedire comportamenti scorretti, da parte di imprese e dipendenti comunali, in particolare per quanto concerne il rispetto della concorrenza».
Il Comune di Prato peraltro si muove sulla scia già intrapresa da altre amministrazioni comunali, come Milano e Torino, che hanno già adottato codici similari per le gare d'appalto, con risultati positivi.
La novità sostanziale, per quanto concerne le imprese, è che la violazione delle disposizioni contenute nel codice o la non sottoscrizione del medesimo all'atto di partecipazione alla gara, comporta l'esclusione dalla stessa o l'annullamento dell'aggiudicazione. In altre parole, come recita l'art. 1, «la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alla gara d'appalto».
In pratica il codice 'etico' per gli appalti, approvato dalla Giunta, tende a sanzionare eventuali «comportamenti anticoncorrenziali», che sono individuati, nell'art. 3, in 'accordi illeciti' o 'pratiche concocordate' fra imprese attraverso a) la «promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad un soggetto, di vantaggi in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto»; b) la messa in atto di azioni «per concentrare i prezzi» e «condizionare l'offerta»; c) l'«offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta». Ai fini del rispetto della concorrenza il codice sanziona anche 'cordate' fra imprese volte a concordare «l'entità delle offerte economiche» per «condizionare l'esito finale» delle gare.
Sul versante dei dipendenti comunali, o comunque di collaboratori o incaricati che intervengono per il Comune nei procedimenti d'appalto, oltre a richiamare norme di «indipendenza», «imparzialità» e «riservatezza», e a far divieto alle imprese di «influenzare impropriamente i dipendenti», con doni o proposte d'impiego, in ogni caso da respingere e assolutamente da non chiedere da parte di questi ultimi, il codice riserva una particolare attenzione al manifestarsi di eventuali 'conflitti di interessi'.
Ne consegue che l'art. 16 vieta ai dipendenti comunali di prendere parte a procedimenti, o concludere contratti d'appalto con imprese con le quali «a titolo personale» abbiano «stipulato contratti nel biennio precedente». Inoltre dovranno astenersi (art. 13) dal «partecipare all'adozione di decisioni o ad attività» che possano coinvolgere loro specifici interessi e quelli di loro parenti «entro il quarto grado» o di conviventi. E' fatto altresì divieto (art. 15) di accettare «incarichi di collaborazione con imprese che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o, comunque, appalti comunali». Le violazioni degli articoli del codice che li riguardano, che si estendono ad ogni fase del procedimento d'appalto, compreso l'esecuzione e il collaudo, comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, nei modi previsti dai regolamenti del Comune, ed hanno rilievo anche per eventuali incarichi da assegnare.
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