salta la barra


Comune di Prato

 indietro
26/04/2006 13:49
Polizia municipale L'adeguamento del Codice della strada alla normativa

Nuove regole per le cinture e per il trasporto dei bambini

Le modifiche degli obblighi sono anche on line nel sito del Comune.
In recepimento delle direttive europee in materia e del decreto legislativo 150/'06, sono entrate in vigore le nuove regole per le cinture di sicurezza e per il trasporto dei bambini. Le novità principali, consultabili anche in rete nel sito web del Comune, prevedono l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per gli adulti nelle autovetture, negli autocarri con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate e negli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quando tali veicoli ne devono essere dotati perché predisposti sin dall'origine degli appositi punti di attacco. Su tali veicoli i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta opportunamente omologato (seggiolini, cuscini, etc.). I bambini di età sino a tre anni non potranno viaggiare nei veicoli non dotati di sistemi di ritenuta, mentre quelli di età superiore a tre anni e di altezza sino a 1,50 metri non potranno occupare un sedile anteriore. I bambini di statura superiore potranno occupare qualsiasi sedile al pari degli adulti. È prevista una deroga al punto precedente per i bambini che viaggiano in taxi o su veicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che questi non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni. E' poi previsto il divieto di installazione di seggiolini per bambini rivolti all'indietro sui posti serviti da airbag, a meno che quest'ultimo non sia disinserito, anche in maniera automatica. I passeggeri di età superiore a tre anni che viaggiano seduti in autobus devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza quando tali veicoli ne sono provvisti. I bambini devono utilizzare gli appositi sistemi di ritenuta omologati quando questi siano disponibili. Negli autobus vi è l'obbligo di informare con cartelli o ad opera del personale di controllo, accompagnatori, anche con mezzi audiovisivi i passeggeri sulla necessità di utilizzare delle cinture quando queste siano presenti.. Le esenzioni dall'uso delle cinture sono disposte per gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza, i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza, gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte, gli istruttori di guida, le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle autorità di un altro Stato membro della Comunità europea, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza, i passeggeri dei minibus autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana, gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. I conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti a noleggio con conducente non sono più esonerati dall'obbligo e devono, quindi, indossare le cinture di sicurezza. Sino all'8 maggio 2009 verrà mantenuta la possibilità di trasporto di bambini di età inferiore a dieci anni in soprannumero (posti posteriori di autovetture e autoveicoli per uso promiscuo di cose e persone, accompagnati da passeggero con non meno di 16 anni. pertanto sono dispensati dall'uso delle cinture e relativi adattatori. La sanzione per il conducente che non rispetta l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza è di 68 euro, più la detrazione di 5 punti dalla patente. Se la violazione viene reiterata nell'arco dei due anni seguenti può essere disposta anche la sopspensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Nel caso che sia il passeggero a commettere l'infrazione è previsto solo il pagamento della multa di 68 euro. Questa ricade sul conducente se è un minore a non indossare la cintura, a meno che non sia accompagnato da un'altra persona addetta alla sua sorveglianza.
459/06

Condividi su: Condividi su Facebook Condividi su Google Bookmarks Condividi su Twitter
 indietro  inizio pagina