04/06/2007 12:43
Tributi
Comune difeso dall'ufficio legale
Tia, respinto il ricorso degli ordini professionali
Tar Toscana: 'I coefficienti Tia non necessitano di motivazione'
Il ricorso presentato dagli ordini dei professionisti contro il Comune e l'Asm per la Tia, la tariffa di smaltimento dei rifiuti è infondato e, pertanto, va respinto. A emettere la sentenza sono stati i giudici della prima sezione del Tar, il tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il 29 maggio scorso. A impugnare gli atti con cui il Comune, con delibera del Consiglio comunale 41/05, ha istituito la Tia per la gestione dei rifiuti urbani e il regolamento con cui si applicano i coefficienti massimi della tariffa agli studi professionali erano stati gli avvocati Franco Modena e Anton Ugo Serra per conto degli ordini pratesi degli ingegneri, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, architetti, medici e odontoiatri, geometri, periti industriali e avvocati e notai. L'amministrazione comunale, difesa dagli avvocati Raffaello Gisondi, Paola Tognini e Elena Bartalesi, e Asm difesa dall'avvocato Mauro Giovannelli, hanno ottenuto una piena vittoria. Il Tar ha, infatti, riconosciuto che la piena legittimità delle delibere del Comune di Prato istitutive della Tia, rilevando, in particolare, che gli atti che determinano i coefficienti, minimo e massimo, con cui i Comuni applicano la tariffa, così come avviene per le aliquote Ici, non necessitano di una puntuale e specifica motivazione, in quanto 'atti generale di carattere impositivo' . Respinta anche la parte del ricorso circa la competenza dell'Ato 10 e non del Comune in materia di tassa sui rifiuti urbani. Il Tar ha precisato che la tariffa è determinata dagli enti locali e viene applicata dagli enti gestori mentre agli Ato spetta la gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalla legge.
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