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Comune di Prato

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20/08/2009 11:16
Commercio Ordinanza del sindaco

I chioschi non possono vendere alcolici

Anche al parco fiera

Lunedì scorso il sindaco Roberto Cenni ha firmato un’ordinanza che, in ottemperanza all’articolo 23 della Legge 88/2009, vieta la vendita e la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di chioschi in area pubblica.

Questo provvedimento interessa, naturalmente, anche le attività commerciali del parco fiera, le quali, oltre a doversi attenere a questo divieto, dovranno astenersi dal vendere per asporto e dal somministrare bevande in bottiglie di vetro a partire dalle ore 22.

Chiunque venda o somministri alcolici su aree pubbliche è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 12mila euro. Se il fatto è commesso dopo le 24 si applica la sanzione pecuniaria da 5mila a 30mila euro. Per queste violazioni è prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

I controlli verranno effettuati dalla polizia municipale.

L’assessore alle attività produttive Roberto Caverni ha inviato ieri una lettera alle organizzazioni dei commercianti, con la quale consiglia e suggerisce loro di ampliare la tipologia di bevande da mettere a disposizione della propria clientela utilizzando anche birra analcolica e vino dealcolato.

nt

636/09

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