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Comune di Prato

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28/10/2009 11:43
Centro storico Adottata dalla giunta comunale nella seduta di ieri

Centro storico, una disciplina transitoria per le attivitą commerciali e artigianali

E' stata illustrata dall'assessore alle Attivitą Produttive Caverni

Il Comune di Prato, in attesa di adeguare il proprio regolamento sul “commercio in sede fissa” alla nuova legge regionale entrata in vigore il 21 aprile 2009, adotterà in via transitoria una disciplina – che costituirà parte integrante del nuovo regolamento comunale e del programma di qualificazione commerciale e rivitalizzazione del centro storico che l'Amministrazione nel giro di pochi mesi approverà in via definitiva – con cui si propone quattro obiettivi:

1.       individuare le merceologie incompatibili con le esigenze di tutela della zona APU (Area Pedonale Urbana) e di quelle incompatibili con l’intero centro storico;

2.       stabilire norme a tutela delle tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona;

3.       individuare criteri e requisiti per l’apertura delle attività commerciali nel centro storico;

4.       individuare criteri per il mantenimento del decoro cittadino e per prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica.

La nuova disciplina transitoria, che regolamenta l’insediamento di attività commerciali e artigianali nel centro storico,  è stata presentata questo pomeriggio in Comune in una conferenza stampa dell'assessore alle Attività produttive, Roberto Caverni. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti anche il presidente della circoscrizione Prato Centro, Massimo Taiti, e i massimi rappresentanti delle categorie del commercio e dell'artigianato: Cna, Confartigianato, Confesercenti e Unione Commercianti.

"Si tratta - ha sottolineato  Caverni - di un provvedimento condiviso da tutte le categorie che la giunta comunale farà entrare subito in vigore. Il nostro intento è quello di arginare la situazione di degrado in cui purtroppo versano alcune parti  il centro storico della città e favorire un decoro sempre più elevato che possa riqualificare tutta la città".

"Con queste misure improntate al buon senso  - ha osservato Taiti - vogliamo tirare un riga su quanto accaduto finora e cominciare a lavorare per una città più bella".

La nuova disciplina è suddivisa in quattro articoli, nei quali vengono definite le attività incompatibili, i criteri e i requisiti obbligatori e di qualità che devono essere posseduti da coloro che intendono dare avvio ad un'attività commerciale o artigianale, i divieti e le disposizioni per la tutela e il decoro di fondi commerciali sfitti.

Di seguito vengono riportati integralmente i quattro articoli.

Articolo 1 - Attività incompatibili.

1. All’interno della zona APU (Area Pedonale Urbana), per l’insediamento di attività commerciali e artigianali di produzione e di servizio, valgono le seguenti incompatibilità:

  a) Esercizi artigianali:

-          Attività artigianali di cottura alimenti, quali kebab e similari, esercitate anche come attività accessoria rispetto alla prevalente, diverse da quelle tradizionali.

-          Esercizi artigianali che trattano materiali da recupero e di scarto rottami.

-          Carrozzerie e auto-officine per la riparazione di auto e motocicli, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi, autorimesse e depositi di materiale di ricambio.

-          Laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali.

-          Carpenterie metalliche e falegnamerie.

-          Lavanderie self service e a gettone

b)       Commercio all’ingrosso.

c)       Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi esistenti nella stessa zona, anche se appartenenti al medesimo titolare.

d)       Sale giochi.

e)       Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio delle seguenti tipologie di merci:

-          prodotti per l’edilizia, pavimenti, rivestimenti,  legnami e laminati, materiali ferrosi e simili, articoli idro-termo sanitari.

-          sexy shop ed esercizi similari.

-          esercizi che commercializzano prodotti di largo e generale consumo quali discount e hard-discount.

-          esercizi che commercializzano materie prime tessili, prodotti chimici  quant’altro riferibile all’industria.

-          la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l’industria, il commercio l’agricoltura e l’artigianato, nonché di ricambi e accessori.

-          la vendita di combustibili.

-          distributori automatici che occupino suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;

-          attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.

-          le altre attività che non si conciliano con le caratteristiche di  pedonalizzazione del’area o di forte impatto ambientale.

g) Cooperative di consumo.

h)  Attività di  phone-centre, internet- point e money transfer.

2. Nella restante zona del centro antico, come delimitato dalle mura cittadine, non possono localizzarsi le seguenti attività commerciali, artigianali di produzione e di servizio:

a) Esercizi artigianali:

-    Esercizi artigianali che trattano materiali da recupero e di scarto rottami.

-          Carrozzerie e auto-officine per la riparazione di auto e motocicli, elettrauto. tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi e depositi per materiali di ricambio.

-          Laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali.

-          Carpenterie metalliche e falegnamerie.

b)     Commercio all’ingrosso.

c)     Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi esistenti nella stessa zona, anche se appartenenti al medesimo titolare.

d)     Sale giochi.

e)     Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio delle seguenti tipologie di merci:

-          prodotti per l’edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;

-          sexy shop ed esercizi similari;

-          esercizi che commercializzano prodotti di largo e generale consumo, quali discount e hard-discount.

-          esercizi che commercializzano materie prime tessili, prodotti chimici e quant’altro riferibile all’industria;

-          la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l’industria, il commercio l’agricoltura e l’artigianato, nonché di ricambi e accessori;

-          la vendita di combustibili;

-          distributori automatici che occupino suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;

-          Attività di  phone-centre, di internet-point e di money transfer.

Articolo 2 - Criteri e requisiti per l’insediamento delle attività commerciali ed artigianali di produzione alimentare e non alimentare.

1. Nell’intero centro antico, come delimitato dalle mura cittadine, non possono essere insediate attività ritenute incompatibili con l’esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona. In particolare, sono incompatibili le attività che, tramite l’installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro antico.

2. Allo scopo di preservare le caratteristiche dell’area, viene, pertanto, richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

-          A )  Requisiti obbligatori

a) Immagine esterna e decoro: in conformità a quanto contenuto nell’allegato F) al Regolamento Edilizio.

b) Insegne, scritte pubblicitarie e avvisi al pubblico, interni ed esterni alla sede dell’attività, ivi comprese le vetrine, espressi in lingua italiana, fatta eccezione per le parole ormai divenute parte del linguaggio italiano.

c) Progettazione d’interni per l’esposizione delle merci, con una descrizione dettagliata delle merci in vendita.

 -          B) Requisiti di qualità

L’insediamento degli esercizi commerciali o artigianali di produzione alimentare e non alimentare è inoltre soggetta al possesso di almeno cinque dei requisiti sotto elencati, che devono essere dichiarati dalla parte nella dichiarazione di inizio attività:

-          a) Disponibilità di parcheggio privato posto non oltre 100 metri misurati sul percorso pedonale più breve .

-          b) Apertura in zone scarsamente servite.

-          c)Dotazione di una superficie di vendita (se artigianale di produzione, comprensiva anche del laboratorio) superiore a 30 mq.

-          d)Dotazione di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico.

-          d1)Dotazione di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico adibito all’accesso di persone diversamente abili.

-          e) Dotazione di misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

-          f) Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

-          g)  Presenza di sito internet dell’attività.

-          h) Dichiarazione di impegno ad aderire entro 60 giorni dalla loro adozione alle iniziative del pubblico e del privato attuate  per la rivitalizzazione del Centro Storico.

-          i) Orari esercizio estesi, nel rispetto della vigente normativa, e/o adozione di orario continuato.

-          l) Pubblicizzazione delle iniziative comunali e provinciali di promozione turistica e di valorizzazione della cultura locale.

-          m) Adesione a programmi specifici dell’Amministrazione Comunale per l’uso dei parcheggi e per agevolazioni al servizio di trasporto pubblico locale.

-          n) Dimostrata esperienza per almeno tre anni negli ultimi cinque nel settore commercio (*solo per gli esercizi commerciali).

-          o) Attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici del settore del commercio o del turismo (*solo per gli esercizi commerciali).

-          p) Titolo di studio di scuola media superiore.

-          q) Conoscenza, oltre della lingua italiana, di almeno una lingua straniera “veicolare” (inglese, francese, spagnolo) certificata attraverso diploma o titolo di studio.

  3. Le dichiarazioni di inizio attività per l’insediamento nell’area del Centro Storico degli esercizi di cui al presente articolo devono contenere l’attestazione del rispetto dei requisiti obbligatori e del possesso di  almeno cinque dei requisiti di qualità previsti dall’articolo 2, comma 2, lett. B. Devono, inoltre,  essere corredate dalla seguente documentazione, oltre da quella prevista dalle normative specifiche:

-          Progetto di insegna presentato o che si intende presentare ai fini autorizzatori.

-          Progetto di vetrina e di eventuali elementi di arredo esterno.

-          Progetto di arredo degli interni.

-          Descrizione della tipologia di attività e/o delle merci vendute.

Le dichiarazioni di inizio attività,  così corredate, devono essere sottoposte al riscontro dell’Amministrazione Comunale, che è tenuta a pronunciarsi nei termini di legge.

I requisiti di cui all’articolo 2 (requisiti obbligatori e requisiti di qualità) devono essere posseduti anche in caso di subentro nelle attività esistenti.  

Articolo 3 -  Divieti.

1. Nel centro storico non possono essere aperte nuove grandi strutture di vendita e/o medie strutture di vendita, salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 2 del vigente regolamento comunale sul commercio in sede fissa (sono ammesse solo medie strutture di vendita del settore non alimentare aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. e previo protocollo d’intesa con l’Amministrazione Comunale). Per superfici superiori alle medie strutture consentite dal regolamento, l’Amministrazione Comunale si riserva la valutazione del progetto di insediamento.

2. Sempre nel centro storico è vietato l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. E’ ammesso solo per specifici prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini in occasione di particolari ricorrenze o festività (v. art. 40 della D.C.C. n. 132/2003).

Articolo 4 - Disposizioni per tutela del decoro di fondi commerciali sfitti.

1.       Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all’interno delle mura cittadine, e temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

-          Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti  non protetti da serrande; per questi ultimi deve essere prevista apposita illuminazione durante le ore notturne.

-          Oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro. Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo.    

-         Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

 

gs

852/09

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