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Comune di Prato

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26/02/2010 12:03
Immigrazione Legittima l’ordinanza di sgombero emessa dal sindaco

Uso improprio di civili abitazioni, il Tar riconosce la corresponsabilità dei proprietari insieme agli affittuari.

Macchine da cucire accanto a letti e cucine, anche nella stalla di una vecchia colonica: i giudici amministrativi non accolgono la domanda di annullamento del provvedimento avanzata dai proprietari.

I proprietari che affittano civili abitazioni poi destinate ad uso improprio  può essere riconosciuto corresponsabile del fatto unitamente al conduttore dell'immobile. E' questa la lettura che emerge dal pronunciamento del Tar della Toscana, che pochi giorni fa ha dato ragione al Comune di Prato in un caso di uso promiscuo di una vecchia colonica. I giudici amministrativi hanno respinto  l'istanza cautelare di annullamento proposta dal proprietario contro l'ordinanza  con cui  il sindaco, nell'ottobre 2009,  ha ordinato lo sgombero coattivo dell’edificio per inagibilità e a tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica. In sostanza la sentenza scardina una delle giustificazioni che spesso i  proprietari degli immobili locati a cinesi oppongono per  non ottemperare all'ordine di sgombero e messa in ripristino.  

L'ordinanza è stata emessa in seguito ad un sopralluogo interforze, operato da Polizia municipale, tecnici comunali, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Asl ed Ispettorato del lavoro Inail nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in una casa colonica in via di S.Giusto, affittata dal ricorrente a due cittadini di nazionalità cinese, titolari di due diverse ditte di confezione. Come risulta dai verbali, nell’abitazione sono stati rinvenuti 4 laboratori artigianali, a stretto contatto con cucine improvvisate, bagni e stanzette da letto ricavate con pannellature in truciolare di legno, trovate addirittura nella stalla. Tra gli occupanti la Polizia ha riscontrato la presenza di immigrati clandestini. Oltre alle difformità edilizie, la casa, fatiscente e vetusta, si trovava comunque in pessime condizioni strutturali, tali da compromettere la sicurezza e l’abitabilità delle stanza. Da qui l’ordinanza del sindaco, che ha intimato l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero. Per la precarietà dell’edificio poi il Servizio Gestione emergenze del Comune ha dichiarato l’inagibilità e ha ordinato ai proprietari di rendere i locali liberi da persone e cose e di ripristinare le condizioni di sicurezza.

La proprietà si è limitata ad un intervento sulle strutture statiche dell’edificio (i solai) e ha impugnato l’ordinanza del sindaco (basata sull’ex art. 54 del Tuel) davanti al Tar, sostenendo in primo luogo l’illegittimità per incompetenza del sindaco stesso ad emanarla. Alla luce però del recente ampliamento del campo d’intervento delle autorità locali, l’Ufficio legale del Comune ha sostenuto invece che questo tipo di provvedimenti possa essere adottato in caso di sussistenza di gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica anche ordinariamente, non solo d’urgenza.

In secondo luogo appunto i ricorrenti hanno eccepito di non essere responsabili dell’utilizzo improprio e degli abusi riscontrati, in quanto “imputabili esclusivamente ai locatori”. Nella propria memoria difensiva l’Ufficio legale sottolinea come «faccia davvero specie che i proprietari di immobili fatiscenti e in condizioni non rispettose della dignità umana traggano vantaggi economici dagli affitti e al contempo si trincerino dietro un “non sapevo né potevo sapere” ».  

Il Tar ha accolto le motivazioni del Comune di Prato e ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza.

(cb)

cb

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