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Comune di Prato

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17/04/2010 10:46
Minori L'analisi prodotta dagli assessorati all'Integrazione, all'Istruzione Pubblica ed ai Servizi Demografici

Bambini fantasma, tutte le risposte dell'Amministrazione

Una dichiarazione congiunta degli assessori Giorgio Silli, Rita Pieri e Anna Lisa Nocentini

In merito alla lettera pubblicata recentemente sulla stampa, intitolata “Bimbi Fantasma-Mezze risposte”, gli assessori Giorgio Silli, all'Integrazione, Rita Pieri, all'Istruzione Pubblica, e Anna Lisa Nocentini, ai Servizi Demografici, dichiarano quanto segue:

"Ci preme esporre alcune considerazioni, che devono essere tuttavia accompagnate da complesse e articolare informazioni  tecniche, poiché le domande poste riguardano adempimenti che i Comuni italiani mettono in atto non per una loro spontanea vocazione burocratica, ma perché espressamente previste dalla legge, alla quale ogni cittadino e ogni amministratore si deve attenere.

Siamo convinti che le questioni che riguardano i minori non sono mai un problema formale e burocratico, ma dimostrano la capacità di una società civile di tutelare i soggetti più deboli e l’impegno di questa Amministrazione nell’erogazione di tutta una serie di servizi in questo campo dimostra che c’è grande sensibilità e anche attenzione in questo senso, oltre all’impegno di importanti risorse.

Rispetto a quanto posto nella lettera inviata alla stampa, la prima considerazione da fare è che nelle domande, forse si confondono i diversi status che, almeno a livello normativo, determinano l’iter seguito dai bimbi anche in relazione alla condizione giuridica dei genitori (regolari, irregolari o clandestini o comunitari). La legge italiana prevede (art. 31 del Decreto legislativo n. 286/98) che "Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto sul permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive". L'inserimento nel permesso di soggiorno è richiesto dal genitore alla nascita e non esistono automatismi (né si possono inserire per regolamento comunale) poiché la norma stabilisce che sia il genitore ad attivarsi in questo senso. Il Comune aggiorna costantemente la Questura circa le nascite, le morti e le variazioni anagrafiche.

Va considerato che un genitore può legittimamente decidere di spostare il figlio in madre patria anche per lunghi periodi e rinnovare il titolo di soggiorno senza di lui (il permesso di soggiorno infatti si radica per domicilio). Naturalmente sappiamo che questa situazione ha rilevanza nell’erogazione di certi servizi, come la scuola, dove spesso i minori stranieri “ritornano” dopo anni di permanenza nel proprio Paese di origine, molto spesso in Cina, senza alcuna conoscenza della lingua italiana. Ma questo è un problema che viene gestito dai servizi comunali, dal Servizio Immigrazione e dalla Pubblica Istruzione che non si occupano solo di adempimenti “burocratici”, ma di molti altri servizi (come l’inserimento dei bimbi stranieri non italofoni nelle classi con laboratori di alfabetizzazione specifici, per insegnare loro la lingua italiana ma anche  per  “sollevare” dalle difficoltà l’intera classe di accoglienza, spesso costituita da elevate percentuali di alunni stranieri).  

Sull’automatismo o meno dell’iscrizione anagrafica, anzitutto, è bene ricordare che per l'art. 6 del T.U. sull'immigrazione " Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani e con le modalità previste dal regolamento di attuazione" . Come sappiamo, il Regolamento Anagrafico, all'art. 7,  prevede i casi in cui si effettua l'iscrizione anagrafica e tra questi contempla il seguente:

 "Per nascita, nell'anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitoria siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quanto siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato".

Dunque, i cittadini stranieri nati a Prato e iscritti nei registri di stato civile non possono considerarsi automaticamente residenti a Prato: verranno iscritti in anagrafe per nascita solo se almeno uno dei genitori è iscritto nell'anagrafe di Prato (ovviamente se i genitori sono iscritti nell'anagrafe di due comuni diversi vi è automaticamente l'iscrizione in quello della madre). Per stabilire il comune di residenza dei genitori, escluso ovviamente il caso di residenza a Prato immediatamente riscontrabile, si fa riferimento a quanto dichiarato dagli stessi al momento della denuncia di nascita. L'eventuale irregolarità dei genitori residenti, o di uno di essi, riguardo agli obblighi di soggiorno al momento della denuncia di nascita non la si può considerare impedimento valido per non operare l'iscrizione anagrafica proprio perché i genitori sono comunque in quel momento residenti: eventualmente, verrà successivamente applicata una delle ipotesi di cancellazione dal registro anagrafico previste dal Regolamento.

Nel caso di spostamento della dimora abituale da parte dei genitori, e conseguente dichiarazione presso l'anagrafe del nuovo comune, la situazione del minore agli effetti dello stato civile rimane immutata: agli effetti anagrafici, ne viene invece spostata la residenza se tale è la richiesta da parte del nuovo comune oppure viene mantenuta l'iscrizione in anagrafe del Comune di Prato se il minore risulta comunque rimanere all'interno di un nucleo familiare ove sono presenti altre persone maggiorenni. Anche qua buon senso vuole che, soprattutto nel caso di bimbi piccoli, si cerchi di accertare con particolare cura situazioni di residenza fuori dal nucleo "naturale" di genitori. E' chiaro che in questi trasferimenti il minore non può "sparire" perché una volta iniziata la storicità anagrafica questa deve comunque avere un iter conforme a quanto previsto dalla legge, ovvero: cancellazione per emigrazione (dichiarata dai genitori), cancellazione per irreperibilità anagrafica o per una delle ipotesi previste dall'art. 11 dpr 223/89 o per trasferimento in altro comune.

Per i minori comunitari, non potendosi nemmeno più applicare ad essi la nozione di "regolarità del soggiorno" (che è ormai riferibile solo agli extracomunitari), si applica il Regolamento anagrafico alle stesse condizioni dei cittadini italiani, salvo per quanto riguarda l'obbligo di identificazione del minore successiva alla nascita: peraltro, l'ufficio anagrafe ha adottato fino ad ora il criterio per il quale il minore segue lo status giuridico acquisito dai genitori (anche agli effetti degli obblighi di cui al d. lgs. 30/2007) perché pur essendosi spezzato il legame tra normativa sugli extracomunitari  e normativa sui cittadini Ue, lo si può comunque intendere come principio generale rinvenibile nel diritto comunitario. 

Sui minori comunitari non è banale ricordare che in questo caso è l'iscrizione anagrafica a valere come legittimo adempimento di permanenza. In questo caso valgono le stesse norme riferibili ai cittadini italiani. Perciò l’iscrizione anagrafica è primario interesse del genitore.

Per i minori "clandestini" l'ordinamento esplicita il diritto/dovere di seguire i genitori espellendi (art.19 testo unico immigrazione) e naturalmente in questi casi non è possibile “tracciare” il percorso del nucleo clandestino e nemmeno del minore. Peraltro chi ha intrapreso un percorso migratorio clandestino spesso ha una condizione di alta mobilità anche all’estero, tende infatti a spostarsi in funzione di maggiori possibilità di lavoro, annunciate sanatorie o altri provvedimenti di regolarizzazione.

Sulla questione di quanti stranieri nati a Prato si iscrivono poi alle elementari, è estremamente difficile incrociare il dato complessivo. Come è stato dimostrato recentemente, il numero di nascite a Prato, sede dell’Ospedale,  riguarda anche bimbi che poi vanno a risiedere negli altri Comuni della provincia ed anche al di fuori. Per i residenti, nell’anno coincidente alla leva scolastica, esistono invece modalità di riscontro,  poiché, in funzione di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico, vengono attivate comunicazioni tra Istituti scolastici e Comune, il quale segnala i casi di mancata iscrizione, ricercando e interpellando la famiglia, anche se si è trasferita.

Tutte queste informazioni, confermano la complessità dell’argomento, e la necessità di un approccio integrato, che coinvolge molti servizi Comunali e molte Istituzioni. A tal proposito, ricordo che proprio in questi giorni, stiamo discutendo in materia di immigrazione a 360°, con tavoli interistituzionali, collegati al Tavolo per Prato città Sicura, presieduto dal Min. On.le Roberto Maroni, tavoli composti dalle principali istituzioni ed enti che si occupano, su vari versanti, di immigrazione: dalla sicurezza, alla sanità, alla convivenza, all’economia. Sicuramente anche il tema dei minori stranieri sarà argomento di ulteriore approfondimento e riflessione".   

mc

435/10

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