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Comune di Prato

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21/12/2011 17:40
Swap Il Tar ha giudicato inammissibili entrambi i ricorsi senza affrontare tuttavia il merito della questione. Il Comune sta valutando di agire in autotutela anche per agli atti antecedenti al 2006

Sarà la magistratura ad esprimersi sul doppio ruolo di Dexia come consulente e venditore, scelto senza gara pubblica

Da comprendere perché la proposta di ristrutturazione del debito era già stranamente depositata negli uffici comunali ben prima della scelta del consulente

In merito alla nota di Dexia è necessario precisare che la sentenza emessa dal TAR della Toscana ha dichiarato il difetto di giurisdizione di entrambi i ricorsi - sia quello presentato dal Comune sia quello di Dexia - senza affrontare tuttavia il merito della questione.

Pertanto anche il ricorso di Dexia è stato dichiarato inammissibile e quindi non ha in alcun modo inficiato la validità della procedura di autotutela adottata dal comune di Prato. Per altro l'ente sta valutando anche l'opportunità di agire in autotutela per annullare tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto, quindi anche quelli che hanno preceduto l'atto del 2006 con il quale fu ristrutturato il debito, per vizi derivanti dal mancato espletamento di una gara pubblica.

Si ritengono pertanto ingiustificati i toni trionfalistici della nota di Dexia. Le anomalie dell'affare Swap sono infatti estremamente gravi e sono già state sottoposte all'attenzione della magistratura e riguardano vari punti. Anzitutto il ruolo di Dexia che ha svolto sia la funzione di advisor, quindi di consulente, sia di successivo venditore del prodotto finanziario. Un fornitore di servizio quindi non individuato attraverso una gara pubblica e la cui proposta di ristrutturazione del debito era già stranamente depositata negli uffici comunali ben prima della scelta del consulente! Inoltre non si comprende l'inserimento nel contratto d'acquisto dei titoli Swap della clausola che prevedeva la competenza del foro di Londra in caso di controversie, di cui francamente sfugge l'utilità e l'interesse pubblico perseguito.

mc

1926/11

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