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Comune di Prato

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09/01/2013 11:33
Urbanistica Il nuovo testo proposto per l'Allegato G al Regolamento edilizio approvato oggi all'unanimità dalla Commissione 4

Regole più chiare ed eque per l'agibilità degli edifici esistenti

Nella selva di norme di enti diversi il Comune indica il percorso da seguire: per la parte strutturale si segue la normativa relativa al progetto autorizzato, per la parte impiantistica e di sicurezza quella vigente

In una selva di normative di enti diversi in tema di agibilità, edilizia, igiene e sicurezza che cambiano di anno in anno, l'assessorato all'Urbanistica del Comune e la Commissione consiliare 4 Ambiente e territorio fanno chiarezza ed indicano la strada da seguire. Questo colma anche una sorta di lacuna soprattutto per gli edifici che non hanno l'abitabilità o a cui è stata revocata l'agibilità per varie ragioni o per quelli per cui è stata presentata richiesta di condono, per i quali la legge non dava chiare ed univoche indicazioni, come dimostra l'ampia giurisprudenza a riguardo. Non si tratta di una nuova norma, ma di un'interpretazione della legge rigorosa e al tempo stesso equa, che elimina molte lungaggini burocratiche e che integrerà l'Allegato G al Regolamento edilizio del Comune. Dopo un lungo lavoro di elaborazione da parte degli uffici e di confronto con l'Usl4, i Vigili del Fuoco e la consulta degli Ordini professionali, il nuovo testo normativo è approdato stamani sul tavolo della  Commissione 4, che l'ha approvato all'unanimità. Erano presenti anche l'assessore Gianni Cenni, il dottor Luigi Ricci, direttore del Dipartimento della Prevenzione della Usl 4, e il dirigente del Servizio Edilizia Riccardo Pecorario, che ha coordinato il lavoro.

In pratica il nuovo testo normativo in tema di abitabilità ed agibilità degli edifici già esistenti o oggetto di condono per la parte strutturale ed igienico-sanitaria (quindi ad esempio aerazione ed illuminazione, altezze e distanze) prescrive che nel valutare i requisiti si faccia riferimento alla conformità dell'immobile al progetto autorizzato all'epoca della realizzazione, e non quindi ai successivi cambiamenti delle leggi vigenti, mentre per la parte impiantistica e della sicurezza dei luoghi indica le normative attuali come riferimento (ad esempio impianti elettrici, di riscaldamento e antincendio): «E' un interpretazione severa ma equilibrata delle norme sull'agibilità e abitabilità, frutto di uno studio durato sei mesi insieme agli Ordini professionali, l'Asl, i Vigili del Fuoco e gli altri enti coinvolti- afferma l'assessore all'Urbanistica Gianni Cenni - Apportiamo una distinzione tra norme legate al progetto e alla struttura e quelle di adeguamento dell'immobile ai requisiti di sicurezza e prevenzione incendi che magari sono più legate agli impianti.  Quindi sarà tenuto conto del fatto che che se i criteri aeroilluminanti e di altezza si sono modificati nel tempo, il progetto resta valido, mentre per la sicurezza degli impianti e della prevenzione incendi, l'immobile va adeguato alle normative attuali. «Questa nuova formulazione normativa serve a fare chiarezza e ad indicare percorsi di metodo per dirimere conflitti tra regolamentazioni di enti diversi, eliminando inutile burocrazia ed incertezza - ha aggiunto il presidente della Commissione 4 Emanuele Berselli - Quindi severità e rigore nell'applicazione delle norme, ma anche più equità». Adesso la parola passa al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore.

Più nello specifico, guardando il testo proposto per l'Allegato G, l’abitabilità o l’agibilità vengono certificate dal professionista abilitato, come previsto dall’art. 86 della Legge regionale 1/2005, a seguito dell’ultimazione delle opere. Decorrono dalla data in cui l’attestazione perviene al Comune, che dispone il controllo. 

Il certificato di abitabilità - agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. A tal fine gli immobili dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

• conformità dell’immobile al progetto autorizzato e alle opere comunque legittimate, salvo le opere oggetto di sanatoria edilizia straordinaria; 

•verifica di permanenza delle condizioni di igiene generale delle costruzioni e di quelle previste all’epoca di realizzazione, del prosciugamento dei muri e dell’assenza di altre condizioni di insalubrità;

•rispondenza dell’immobile alle caratteristiche richieste per le costruzioni esistenti in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di risparmio energetico,accessibilità e prevenzione incendi;

•documentazione relativa all’accatastamento delle opere.

Ai fini del requisito di abitabilità - agibilità, si osservano tolleranze fino al 2% delle misure progettuali relativamente a altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta, ai sensi dell’art. 139 della L.R. n. 1/2005. Per gli immobili oggetto di sanatoria edilizia straordinaria,  il requisito di abitabilità – agibilità potrà ritenersi soddisfatto anche qualora il rapporto aero-illuminante sia ridotto fino a due terzi. In tal caso dovrà comunque essere assicurato ai locali un ricambio d’aria compensativo, almeno pari al doppio di quello assicurato dalla superficie mancante. Si applicano inoltre le tolleranze dimensionali suddette.

Per quanto riguarda i controlli, entro 180 giorni dal deposito del certificato, il Comune dispone la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’abitabilità e l’agibilità, con il supporto tecnico dell’Asl.

cb

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