Saldo IMU 2013, scadenza il 16 dicembre
Lunedì 16 dicembre scade il saldo IMU 2013 e Comune e SORi informano i cittadini che è stato abolito il saldo per le seguenti tipologie di immobili:
- l’abitazione principale e le relative pertinenze,
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli Iacp;
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto
come unica unità immobiliare, purché non censito
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e di polizia, forestale, vigili del
fuoco e carriera prefettizia
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio
dell’attività agricola, e i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati
merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
Per tutti gli altri fabbricati, l’aliquota da applicare è pari allo 0,96 %, da versare esclusivamente al comune (cod trib. 3918 altri fabbricati - 3914 terreni- 3916 aree fabbricabili), tranne che per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, per i quali si deve versare l’imposta calcolata al 0,76% interamente allo stato (cod. trib 3925) ed il residuo 0,20% al comune (cod. trib. 3930). Per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non esenti dall’imposta, l’aliquota da applicare è pari allo 0.4% (cod. trib 3912).
Si ricorda che il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24; in caso di errori nel versamento dell’acconto è possibile mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso con il pagamento di una sanzione ridotta.
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