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Comune di Prato

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29/12/2014 11:26
Giustizia Con la sentenza si chiude una vecchia pendenza legale nata nel 1998

Il Tar dà ragione al Comune e respinge una richiesta di risarcimento per quasi 4 milioni di euro

A promuovere la richiesta era stata la Cooperativa Ficarello in seguito alla bocciatura di un Piano attuativo da parte del Consiglio comunale

Il Tar della Toscana dà ragione al Comune e respinge una richiesta di risarcimento per 3.700.000 euro chiudendo un'annosa questione che si trascinava dal 1998.

La questione legale è nata infatti quando il Comune di Prato nel 1998 negò l’approvazione di un piano di lottizzazione a uso produttivo in località Viaccia, richiesto dalla cooperativa Ficarello e altri proprietari delle aree. A fronte di un primo parere positivo rilasciato dall’Ufficio tecnico comunale, la Commissione consiliare Territorio e Ambiente ritenne tale piano non confacente alle esigenze dell’Amministrazione per come era stato progettato. Il Consiglio comunale fece suo il parere della Commissione e confermò il verdetto bocciando il Piano attuativo. Ma il rigetto fu impugnato di fronte al Tar, che accolse il ricorso ritenendo l’atto viziato per difetto di motivazione. Secondo il Tribunale Amministrativo il Consiglio comunale avrebbe infatti dovuto spiegare più approfonditamente le ragioni per cui aveva preferito aderire al parere contrario della Commissione consiliare e non a quello positivo dell’Ufficio. La sentenza è passata in giudicato e in base a questa la cooperativa Ficarello ha proposto nel 2011 un nuovo ricorso al Tar chiedendo il risarcimento del danno patito per effetto di tale diniego. La richiesta risarcitoria ammontava a circa € 3.700.000, che rivalutati e con interessi, avrebbe comportato una condanna per oltre 4 milioni.

Con la sentenza trasmessa e depositata in questi giorni in segreteria, il Tar ha respinto le richieste risarcitorie affermando, in estrema sintesi, che l’approvazione del Piano non era un atto dovuto da parte dell’Amministrazione, e che il diniego, seppur formalmente illegittimo per difetto di motivazione, non lo era nella sostanza, godendo l’Amministrazione in materia urbanistica di poteri ampiamente discrezionali.

cb

1800/14

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