Botti di Capodanno, sanzioni per chi causa danni a persone, animali o cose
Niente ordinanza che vieta i botti per festeggiare l'ultimo dell'anno, ma sanzioni per 400 euro per chi viola il regolamento di Polizia urbana e nello specifico le norme per la civile convivenza in città, causando danni a persone, animali o cose con i botti.
In vista dell'avvicinarsi delle feste di fine anno, infatti, l'amministrazione comunale raccomanda la massima attenzione ai botti, e invita tutti a limitarsi all'uso per festeggiare la mezzanotte, così da evitare lo scoppio durante tutta la notte o il giorno successivo.
“A Prato non c'è bisogno di fare un'ordinanza per vietare i botti in quanto abbiamo un regolamento comunale che prevede sanzioni per chi li utilizza in maniera impropria in qualsiasi momento dell'anno, ed in particolare in giornate come il 31 dicembre – ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni -. Alzeremo l'attenzione dove possibile, la Polizia municipale applicherà le sanzioni nel caso in cui qualcuno verrà sorpreso ad utilizzare botti e petardi in maniera impropria. Mi appello principalmente al buon senso dei cittadini e al rispetto dei bambini, degli animali e più in generale dell'incolumità di tutti. Invito quindi i cittadini a fare grande attenzione, ad essere prudenti e responsabili e ad evitare gli eccessi di ogni genere nell'impiego di materiali e di attrezzature che possano causare pericoli per la salute delle persone e degli animali o causare danni a mezzi o cose. Sappiate che per chi viola certe norme il regolamento comunale prevede delle sanzioni”.
Ogni anno, infatti, nell’ambito dei festeggiamenti legati a Capodanno, si ripetono situazioni di pericolo dovute all’utilizzo di materiali esplosivi e rumorosi.
Nello specifico l'articolo 34 del regolamento, Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l’incolumità e la quiete delle persone, prevede che è vietato esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, dove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Chiunque violi le disposizioni previste dall'articolo, salvo che il fatto costituisca reato, e che quindi sia punito da specifiche norme in materia, è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro. Nel caso in cui dalla violazione dell'articolo sia derivato anche un danno effettivo a persone, animali o cose, la sanzione ammonta a 400 euro.
Si ricorda che sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.
adr
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