Da domani in vigore l'accesso civico generalizzato su tutti gli atti e i dati dell'Amministrazione
Enterà in vigore a partire da domani 23 dicembre l'accesso civico generalizzato, introdotto dal “decreto trasparenza” (il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33). Si tratta di un meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Pertanto l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.
Differenze con il diritto di accesso di cui alla L. 241/90: come ha evidenziato l'Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle apposite linee guida, “l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.”
Le finalità sono favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede alcuna motivazione motivazione. La richiesta non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso.
In questa prima fase di applicazione dell’istituto le istanze devono essere indirizzate esclusivamente all’URP multiente, che le trasmette poi tempestivamente all’ufficio competente per la valutazione di ammissibilità e la risposta al soggetto richiedente. Nella fase di valutazione di ammissibilità della richiesta l’ufficio competente dovrà anche valutare l’esistenza di soggetti contro interessati e, in caso positivo, dare a questi comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato.
Per quanto attiene la modalità di presentazione, queste possono essere presentate personalmente presso il Protocollo generale di piazza del Pesce, 1 oppure inviate a mezzo posta o fax dell'Urp. Altra modalità di presentazione delle istanze è la trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica accessocivicogeneralizzato@comune.prato.it istituito presso l’URP multiente. Indipendentemente dalla modalità di presentazione, a pena di inammissibilità, tutte le istanze devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia del documento di identità del richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
In caso di diniego o mancata risposta l'utente potrà richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato, oppure potrà far ricorso al difensore civico.
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