Imu e Tasi, il pagamento della prima rata scade il 16 giugno
Scadrà venerdì prossimo 16 giugno il pagamento della prima rata di Imu e Tasi: ecco un rapido promemoria con le regole principali da applicare per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge:
TASI
l’aliquota da applicare è quella del 2,5 per mille sulle seguenti tipologie di immobili:
- I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Si applica l’aliquota del 1,0 per mille per la seguente tipologia di immobili:
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011.
- Tutti gli immobili diversi dai precedenti non pagano la Tasi; è quindi è esclusa dalla TASI l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati
IMU
le aliquote da applicare sono le seguenti:
1. Aliquota 0,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
Aliquota agevolata 1.2 per mille per gli immobili censiti nelle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale.
Aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili.
Abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
- Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici);
- Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato;
- Il contratto deve essere registrato.
Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
Abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.
Esclusione dal pagamento per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2017, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2018)
cb
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